Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017 - Definizione e
aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502.
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Il diritto alle Cure Palliative
Dopo la Legge 38/2010 i Decreti Attuativi, gli
Accordi, le Intese Stato Regioni i L.E.A. e la Legge sul
Biotestamento si completa il quadro dei principali
provvedimenti normativi in materie di Cure Palliative.
Grazie all'impegno di 20 anni nel mondo
dell'associazionismo lo Stato riconosce al malato e al
cittadino nei L.E.A. il dititto a non soffrire
nell'ambito delle Rete Locale delle Cure Palliative:
Art. 15 - Assistenza Specialistica Ambulatoriale:
il nomenclatore delle prestazioni prevede le prime
visite multidisciplinari per le Cure Palliative inclusa
la stesura del P.A.I. e le visite di controllo inclusa
la rivalutazione.
Art. 21 - Percorsi Assistenziali Integrati: è
garantito l'accesso unitario ai servizi sanitari e
sociali, la presa in carico della persona, la
valutazione multidimensionale (V.M.D.) dei bisogni sotto
il profilo clinico, funzionale e sociale con la
definizione dei bisogni terapeutici-riabilitativi ed
assistenziali nel progetto assistenziale individuale
dell'orizzonte temporale dell'end stage e si allargano
alle fasi precoci della malattia inguaribile ad
evoluzione sfavorevole.
Art. 23 - Cure Palliative Domiciliari: sono
erogate dalla struttura U.C.P. (Unità di Cure
Palliative) e non più nell'ambito dell'Assistenza
Domiciliare Integrata (A.D.I.) sono le U.C.P. che
erogano sia le Cure Palliative di base che quelle
specialistiche con ciò garantendo l'unitarietà ed
l'integrazione dei percorsi di cura con un equipe
curante di riferimento sul percorso e non sul setting
assistenziale. Viene garantitala specificità
specialistica delle Cure Palliative non più inquadrate
nel contenitore indifferenziato delle cure domiciliari
rivolte alla non autosufficienza ed alle fragilità che
non richiedono un approccio palliativo. Il coordinamento
delle cure viene puntualmente caratterizzato(comma 3
art. 2, commi 1 - 1a - 1b) con ciò contribuendo a
chiarire la responsabilità del rapporto di cura.
Art. 31 - Centro specialistici di Cure Palliative (Hospice):
garantiscono in ambito territoriale l'assistenza al
malato nella fase terminale della vita.
Art. 38 - Ricovero ordinario per acuti: le Cure
Palliative sono per la prima volta espressamente citate
come prestazioni cliniche, farmaceutiche, strumentali,
necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico e
terapeutico, che devono essere garantite durante
l'attività di ricovero ordinario.
Accordi collettivi Nazionali della Medicina Generale e
della Pediatria di libera Scelta del 2005 e del 2009
Gli Accordi collettivi Nazionali della Medicina
Generale e della Pediatria di libera Scelta del 2005 e
del 2009 individuano tre forme di assistenza
domiciliare:
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);
- Assistenza Domiciliare Programmata nei confronti dei
pazienti non ambulabili (ADP);
- Assistenza Domiciliare nei confronti di pazienti
ospiti in residenze protette e collettività (ADR)
DPCM 29 Novembre 2001
Il DPCM 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli
Essenziali di Assistenza inserisce le Cure domiciliari
nell’ambito dell’assistenza distrettuale da attuarsi
secondo le seguenti tipologie di attività:
- assistenza programmata a domicilio (assistenza
domiciliare integrata, assistenza programmata
domiciliare comprese le varie forme di assistenza
infermieristica territoriale);
- attivita’ sanitaria e sociosanitaria rivolta a
pazienti nella fase terminale (domiciliare);
- attivita’ sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone con infezione da hiv (domiciliare)
I successivi Piani Sanitari Nazionali ribadiscono che
l’assistenza territoriale domiciliare,
l’ospedalizzazione domiciliare e l’assistenza
domiciliare programmata e integrata della rete dei
Medici di Medicina Generale (MMG) rientrano nei Livelli
Essenziali e Uniformi di Assistenza, da garantire in
uguale misura e intensità su tutto il territorio
nazionale e confermano che deve essere il Distretto a
coordinare tutte le attività extraospedaliere di
assistenza sanitaria di base e specialistiche (erogate
con modalità sia residenziali sia intermedie,
ambulatoriali e domiciliari) oltre alle attività di
assistenza sanitaria a rilevanza sociale e a quelle a
elevata integrazione sociosanitaria. indibile
privilegiare forme di cura domiciliari» e che «la casa è
il miglior luogo di prevenzione, cura e riabilitazione».
Inoltre riguardo l’Assistenza Domiciliare Integrata
(ADI), viene affermata l’esigenza di definire tipologie
differenziate di risposta in ragione della prevalenza
dei bisogni sanitari e sociali e della loro intensità.
DPCM 14 Febbraio 2001
Il DPCM 14 Febbraio 2001 – Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie
stabilisce che le cure domiciliari come modalità di
risposta ai bisogni delle persone in condizione di non
autosufficienza si avvalgono anche di prestazioni di
assistenza sociale e del supporto familiare ovvero il
bisogno clinico viene valutato anche sotto il profilo
funzionale e sociale tramite idonei strumenti atti a
consentire una diagnosi multidimensionale e la presa in
carico della persona con definizione di un completo
programma assistenziale di carattere socio-sanitario.
LLe Regioni nell’ambito della programmazione degli
interventi socio-sanitari determinano gli obiettivi, le
funzioni, i criteri di erogazione nonché i criteri di
finanziamento avvalendosi del concerto della Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria regionale secondo quanto previsto dal
D.lgs N. 502/92 e S.M. ed integrazioni.
Legge N. 328/2000
La “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
prevede che il Fondo nazionale per le politiche sociali
determini ogni anno una quota economica esplicitamente
destinata al sostegno domiciliare di persone anziane non
autosufficienti, con particolare riferimento a «
progetti
integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete
con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici
e privati, volti a sostenere e a favorire l’autonomia
delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente
familiare».
Decreto Legislativo N.
229/99 e S.M. ed integrazioni
Il Decreto Legislativo n. 229/99 recante “Norme per la
razionalizzazione del servizio sanitario nazionale” e i
precedenti Dlgs.502/92 recante“ Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e il Dlgs.
n.517/99, indica l’assistenza Domiciliare Integrata
(ADI) tra le funzioni e le risorse garantite dai
distretti sociosanitari la cui organizzazione è
disciplinata dalle Regioni.
Il Progetto Obiettivo
“Tutela della Salute degli Anziani 1994-1996”
Il Progetto Obiettivo “Tutela della Salute degli Anziani
1994-1996” indicava l’attivazione dei servizi di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) come obiettivo
prioritario ed ipotizzava lo sviluppo di servizi di
Ospedalizzazione Domiciliare (OD) a più elevato
contenuto sanitario con l’obiettivo di trattare a
domicilio una percentuale di pazienti su tutti i
ricoveri ospedalieri.
Legge N. 833/78
La Legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ispirandosi ai principi dell’OMS rappresenta il primo livello di contatto degli individui, della famiglia e della comunità con il sistema sanitario in un quadro di effettiva partecipazione”, ha garantito, da un lato, l’unitarietà della gestione e del governo dei servizi sanitari (Unità Sanitaria Locale) e dall’altro e ha promosso la strutturazione di una rete di servizi il più vicino possibile al luogo di vita delle persone attraverso la
“medicina primaria” diffusa sul territorio e organizzata in modo da essere legata alla comunità locale.
La stessa legge ha conseguentemente proposto un modello di assistenza primaria fondato sul Medico e Pediatra di famiglia, convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e scelti liberamente dal cittadino.